Rumore e valutazione del rischio

Normative per la prevenzione dell'inquinamento acustico negli ambienti di lavoro

Con l’entrata in vigore, il 14 dicembre 2006, del D.Lgs. 10 aprile 2006, n.195, che abroga il capo IV del D.Lgs. 277/91 e introduce nel D.Lgs. 626/94 i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito (Titolo V-bis) la valutazione del rischio rumore effettuata secondo il D.Lgs. 277/91 deve essere riveduta e corretta.
Da un punto di vista puramente documentale la valutazione del rischio rumore dovrà essere compresa nel documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art.4 del DLgs 626/94, e non sarà più necessario redigere e aggiornare un documento di valutazione del rischio rumore dedicato, come prevedeva il D.Lgs. 277/91.
 

       Cuffia e rumore nel contact center
Il D.Lgs. 195/2006 introduce i concetti di:

livello di azione inferiore pari a 80 dB(A);
livello di azione superiore pari a 85 dB(A);
valore limite di esposizione pari a 87 dB(A).
 

 I livelli di azione inferiore e superiore sono i medesimi del DLgs 277/91, superati i quali devono scattare la prevenzione, la protezione e la sorveglianza sanitaria come previsto dal decreto, mentre il valore limite d’esposizione, contrariamente ai 90 dB(A) del D.Lgs. 277/91, non deve mai essere superato.
Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dai lavoratori solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

Se, a seguito della valutazione del rischio rumore, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure indicate al comma 1 dell'articolo 49-sexies.

Sia la valutazione che la misurazione devono essere effettuate con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

Riguardo all’informazione e formazione dei lavoratori, il D.Lgs. 195/2006 prevede che il datore di lavoro garantisca che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, come indicato dall’art. 49-nonies (natura dei rischi; misure adottate volte ad eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore; valori limite di esposizione e valori di azione; risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore, insieme con una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito).

Riguardo, infine, alla sorveglianza sanitaria il D.Lgs. 195/2006 prevede che il datore di lavoro sottoponga a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore ecceda i valori superiori di azione. Tale sorveglianza sanitaria può essere estesa ai lavoratori la cui esposizione al rumore ecceda i valori inferiori di azione su loro richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

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